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CONSORZIO TUTELA
VINI D’IRPINIA
STATUTO
Art. 1.) – COSTITUZIONE
Ai sensi della
legge n.164 del 1992 è costituito un Consorzio volontario di tutela
dei vini Fiano di Avellino D.O.C. (riconosciuto tale con
D.P.R n.241 del 27 aprile 1978, modificato dal D.M. del 30 novembre
1991), Greco di Tufo D.O.C. (riconosciuto tale con
D.P.R. del 26 marzo 1970, modificato dal D.P.R. del 2 ottobre 1978 e
successivo D.M. del 30 novembre 1991), Taurasi D.O.C.G.
(riconosciuto tale con D.P.R. del 30 ottobre 1991, già D.O.C. con
D.P.R. del 26 marzo 1970) ed Irpinia I.G.T. (riconosciuto
tale con D.M. del 22 novembre 1995), denominato "CONSORZIO TUTELA
VINI D’IRPINIA".
Il Consorzio è
un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di
lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi
relativi alle Denominazioni di Origine ed alle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei relativi vini, costituito a norma del D.M. 4
giugno 1997, n°256.
Esso è
disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti
interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Art.2)‑ DURATA
Il Consorzio
ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.
Art.3)‑ SEDE
Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Avellino, presso la sede
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Il Consiglio di
Amministrazione può istituire e sopprimere sedi operative,
secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di
rappresentanza in Italia ed all'estero.
ART.4)‑ SCOPI
Lo scopo del
Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi
relativi alle Denominazioni di Origine ed alle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei vini Fiano di Avellino D.O.C., Greco di Tufo
D.O.C., Taurasi D.O.C.G. ed Irpinia I.G.T nonché degli altri vini
della provincia di Avellino che dovessero ottenere in futuro
analoghi riconoscimenti.
A tale fine può
svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi
dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a
denominazione di Origine e ad Indicazione Geografica Tipica di cui
alla legge N°164 del 1992 e relativi regolamenti, in particolare
può:
a)‑ organizzare
e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione
e alla commercializzazione di ciascuna delle Denominazioni di
Origine o Indicazioni Geografiche Tipiche, nell'ambito delle
proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della
valorizzazione delle denominazioni stesse;
b)‑ praticare
una specifica attività, onde assicurare la corrispondenza tra gli
adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei
disciplinari di produzione, nonché tutelare le Denominazioni di
Origine e le Indicazioni Geografiche Tipiche dal plagio, dalla
sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo
in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche
costituendosi parte civile;
c)‑ attuare
tutte le misure per valorizzare direttamente ed indirettamente le
Denominazioni di Origine e le Indicazioni Tipiche, sotto il profilo
tecnico e dell'immagine;
d)‑ collaborare
con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare
iniziative atte alla valorizzazione ed al sostegno della produzione
vitivinicola e dei prodotti tutelati.
Il Consorzio
inoltre può:
a)‑ proporre la
disciplina regolamentare delle rispettive Denominazioni di Origine
ed Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini;
b)‑ espletare
funzioni consultive ed operative nei riguardi degli organismi
istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli
enti regionali, degli enti locali, della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, in materia di gestione degli
albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di
produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni
di cui all'articolo 23 della legge N°164 del 1992 e di quant'altro
di competenza dei predetti enti in materia di vini a Denominazione
di Origine o ad Indicazione Geografica Tipica;
c)‑ curare la
formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate
al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali
relativi all’utilizzo delle Denominazioni di origine e delle
Indicazioni Geografiche Tipiche;
d)‑ istituire
uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte
in nome e per conto delle aziende associate;
e)‑ aderire e/o
collaborare ad organismi rappresentativi di Denominazioni di Origine
o di Indicazioni Geografiche Tipiche a base sia più ampia che più
ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e
tecniche;
f)‑aderire e/o
collaborare a consorzi di tutela di altre Denominazioni di Origine
ed Indicazioni Geografiche Tipiche ricadenti nello stesso
territorio in tutto od in parte;
g)‑ aderire ad
altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche
aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai
propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti;
h)‑ previa
convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso
delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle
proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia
ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. N°256 del 4 giugno 1997.
Al fine di
meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre
richiedere
–
di essere incaricato a collaborare alla vigilanza sull'applicazione
della legge 164/92 nei confronti dei consorziati;
–
l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21
della legge N°164 del 1992.
Art.5)‑
REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Possono aderire al Consorzio tutti
gli utilizzatori delle denominazioni di origine che esercitino una o
più attività produttive in viticoltura e/o vinificazione e/o
imbottigliamento.
La domanda di ammissione al Consorzio
deve
contenere:
1)‑ l'esatta
denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei
suoi legali rappresentanti;
2)‑ l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove l’impresa
esercita l’ attività;
3)‑ gli estremi dell'iscrizione nel registro delle Imprese;
4)‑ per i viticoltori gli estremi di iscrizione, nonché la
superficie iscritta ai relativi albi dei vigneti ed elenchi delle
vigne delle rispettive denominazioni tutelate; per i viticoltori
associati per il conferimento delle produzioni, l'ente associativo
cui partecipano;
5)‑ l'indicazione della/e attività effettivamente svolta/e;
6)‑ la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di
assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, oltre
che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
7)‑ la dichiarazione di consentire al Consorzio o ad Enti di
categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di
dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il
trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo
svolgimento della propria attività economica ai sensi della legge
N°675 del 1996, per fini:
a)‑ contabili, amministrativi e statistici;
b)‑ di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a
fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di
mercato.
Il consiglio di
amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti,
delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.
Il mancato
accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti al
Collegio arbitrale con le modalità e i termini indicati nell'art.23.
Art.6)‑ SOCI
ONORARI
Possono essere Soci Onorari gli enti
e le istituzioni, le persone fisiche e giuridiche che, condividendo
gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea del
consorzio, di farne parte. L'adesione si intende a tempo
indeterminato ed a titolo non oneroso.
Essi hanno
diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di
voto. Ai soci onorari non si applicano gli artt. 7, 8,9,10,11 e 12
dello statuto.
Art.7)‑
OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
Gli associati
devono sottostare ai seguenti obblighi:
1)‑ versamento
della quota fissa di iscrizione per l’accesso ai servizi del
Consorzio nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione e
deliberata dall'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione del
provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende
versata a fondo perduto; essa è intrasferibile (ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte), non rivalutabile e non dà alcun
diritto sul patrimonio del Consorzio;
2)‑ rigorosa osservanza dello Statuto
e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché
delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
3)‑ versamento del contributo annuale
- commisurato alla quantità di prodotto ottenuto- nella misura
proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata
dall'Assemblea.
La
commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei
contributi periodici, deve essere effettuata sulla base delle
denunce presentate, complessivamente per tutte le Denominazioni di
origine e le Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate, nella
campagna vendemmiale immediatamente precedente, applicando il
contributo base alla somma delle unità di conto individuate secondo
le seguenti proporzioni:
a)‑per i
viticoltori:
‑ per ogni quintale o frazione di uva prodotta e denunciata;
b)‑per i vinificatori :
‑ per ogni ettolitro o frazione di vino prodotto e denunciato;
c)‑per gli imbottigliatori:
‑ per ogni ettolitro o frazione di vino imbottigliato;
4)‑ versamento
di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea,
sulla base dei criteri di proporzionalità di cui al punto 3, in
previsione di spese indirizzate ad interventi straordinari per la
valorizzazione o difesa del prodotto ed eventualmente anche per
ciascuna delle denominazioni tutelate;
5)- assoggettamento ad ogni forma di
controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento
dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
6)‑ diritto di
partecipazione alle attività del Consorzio ed alle assemblee
regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei
contributi.
Art.8)‑
SANZIONI
Il Consorzio può vincolare i propri
associati ad un corretto comportamento volto alla massima
valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni di
0rigine ed Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate.
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i
regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi del
Consorzio, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla
gravità dell’infrazione, comminare le seguenti infrazioni:
a)‑ censura con
diffida;
b)‑ sospensione temporanea;
c)‑ sanzioni
amministrative e/o pecuniarie nei limiti previsti da apposito
regolamento adottato dall'assemblea;
d)‑ esclusione
dal Consorzio.
Nessun
provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia
stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare
la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se
lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. I
provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati
entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata
A.R.
Contro i
provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo,
l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio
arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall’art.23.
Il ricorso validamente presentato
provoca la sospensione dell’irrogazione delle sanzioni.
Art.9)‑ PERDITA
DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO
La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso,
decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto, il
socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non
può ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si
risolva in corso di esercizio.
Art.10)‑ RECESSO
Gli obblighi
degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso.
Tuttavia,
possono cessare prima della scadenza del consorzio quando:
a)‑ l'associato
abbia cessato di svolgere la propria attività;
b)‑ nel caso di dimissioni;
c)‑ negli altri casi normativamente previsti.
La richiesta di
dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al
consiglio di amministrazione, spedita entro il 30 giugno di ciascun
anno ed ha effetto fra le parti dal primo gennaio dell'anno
successivo.
Non è
ammesso il recesso nei primi due esercizi dall'iscrizione.
Art. 11)‑
DECADENZA
Decade dal
diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
a)‑ abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per
l'ammissione;
b)‑ abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà
della propria azienda;
c)‑ si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto
agli scopi del Consorzio.
In caso di decesso, l'erede e/o il
legatario hanno facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta
causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi
al collegio arbitrale con le modalità e i termini di cui
all'articolo 23.
Art.12)‑
ESCLUSIONE
Può essere
escluso dal Consorzio l'associato che:
a)‑ sia
gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
b)‑ abbia commesso gravi e reiterate violazioni del presente
statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi
consortili;
c)‑ senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno,
nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti
verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
d)‑ sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività
vitivinicola con sentenza definitiva;
e)‑ svolga attività in concorrenza od in contrasto con gli interessi
consortili;
f)‑ negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni
amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto
dell'esclusione.
Sull'esclusione
delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo
provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici
giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A. R.
L'interessato può impugnare il
provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei
termini previsti nell'articolo 23.
Art.13)‑ ORGANI
Sono Organi del
consorzio:
‑ l'Assemblea Generale dei consorziati;
‑ il Consiglio di Amministrazione;
‑ il Presidente del Consorzio;
‑ il Collegio Sindacale.
Art.14) ‑
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
All'assemblea
ordinaria spetta il compito di:
1)‑ determinare
l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il
conseguimento delle finalità consortili;
2)‑ deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal
Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni
statutarie in uno con la relazione dell'attività svolta
nell'esercizio, sul bilancio preventivo , sulla misura del
contributo annuale proposta dal Consiglio di Amministrazione nonché
sulla misura della quota fissa di iscrizione proposta dallo stesso
Consiglio;
3)‑ eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione,
determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
4)- approvare l’eventuale regolamento per l'uso del marchio del
Consorzio e gli eventuali regolamenti interni;
5)- nominare il Presidente e i Componenti del Collegio sindacale,
scelti anche fra persone estranee al Consorzio, stabilendone il
compenso;
6)‑ deliberare sull'adesione alle organizzazioni ed organismi di
assistenza e tutela;
7)‑ ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in
merito alla determinazione ed applicazione dei contributi
straordinari dovuti dai soci;
8)‑ modificare le unità di conto, come individuate al punto 3
dell'articolo 7);
9)‑ deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal
Consiglio di amministrazione.
Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del
Consiglio di Amministrazione , per deliberare:
a)‑ sulle
modifiche da apportare al presente statuto;
b)‑ sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua
durata;
c)‑ sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina,
poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del
patrimonio.
Art.15)‑
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si
riunisce almeno due volte l'anno per l’approvazione del bilancio
preventivo entro il mese di dicembre e consuntivo entro i quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio consortile.
L’Assemblea è
convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di
Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su
richiesta di almeno un quinto dei consorziati.
La convocazione
avviene tramite avviso, firmato dal Presidente, da spedirsi a
ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati
almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, con
indicati gli argomenti all’ordine del giorno.
L'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla
stessa intervengono i componenti il Consiglio di Amministrazione ed
i componenti il Collegio Sindacale, se nominato; essa è presieduta
dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere
più anziano.
Il Presidente dell'assemblea nomina
il segretario della stessa, anche non socio.
Spetta al Presidente dell'Assemblea
dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all’assemblea.
L'assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando
siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti
all’intera compagine consortile, determinati ai sensi dell'articolo
16 e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti
rappresentati.
Le relative
deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai
soci presenti.
L'assemblea
straordinaria è validamente costituita:
- in prima
convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei
voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative
deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà
più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile;
‑
in seconda
convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei
voti stessi e le relative deliberazioni vengano adottate col voto
favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera
compagine consortile.
La seconda convocazione, sia
dell'assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo dopo
un’ora dalla prima convocazione.
Delle riunioni
di assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 16) ‑
MODALITA' DI VOTO
All'Assemblea
partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento
dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.
I voti
spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle
quantità di prodotto denunciate complessivamente per tutte le
Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche Tipiche
tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la
sessione assembleare, secondo la seguente tabella:
Per i
viticoltori singoli o associati
|
Superficie vitata |
Numero
voti |
|
Fino a
1 ettaro |
Uno |
|
Da 1,01
a 2 ettari |
Uno +
uno ogni ettaro di superficie |
|
Da 2,01
ettari a 5 ettari |
Due +
uno ogni 1,5 ettari di superficie |
|
Da 5,01
a 10 ettari |
Tre +
uno ogni due ettari di superficie |
|
Da
10,01 a 30 ettari |
Cinque
+ uno ogni 2,5 ettari di superficie |
|
Oltre
30 ettari |
Dieci +
uno ogni tre ettari di superficie |
Per i
vinificatori e gli imbottigliatori autorizzati
|
Ettolitri vinificati o imbottigliati |
Numero
voti |
|
Fino a
100 ettolitri |
Uno |
|
Da 101
a 200 ettolitri |
Due |
|
Da 201
a 500 ettolitri |
Due +
uno ogni 150 ettolitri |
|
DA 501
a 1.000 ettolitri |
Tre +
uno ogni 200 ettolitri |
|
Da 1001
a 3.000 ettolitri |
Cinque
+ uno ogni 250 ettolitri |
|
Oltre
3.000 ettolitri
|
Dieci +
uno ogni 300 ettolitri |
Ad ogni
socio spetta comunque almeno un voto.
0gni singolo socio non può essere
portatore di delega per più di tre soci.
Qualora
l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive
il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto
all'articolo 17.
Con apposito regolamento da
approvarsi dall’Assemblea saranno definiti tempi e modalità per la
presentazione delle candidature, composizione delle liste e le
modalità di espressione del voto .
Art.17)‑
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è
costituito da un minimo di sette (7) membri a un massimo di
quindici (15) membri eletti dall'assemblea e scelti tra gli
associati. Il numero è stabilito dall’Assemblea.
La composizione
del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le
categorie che partecipano al ciclo produttivo delle diverse
denominazioni tutelate presenti nel Consorzio.
Partecipano al
Consiglio di Amministrazione, ma con voto consultivo, un
rappresentante della Regione Campania, un rappresentante della
Provincia di Avellino e un rappresentante della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino.
Possono essere
invitati nel Consiglio di amministrazione, senza diritto
di voto, esperti nelle materie di interesse per i vini tutelati dal
presente Consorzio, o rappresentanti delle Pubbliche
Amministrazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2,
comma 2°, del D.M. N°256 del 1997 tutte le denominazioni tutelate
devono essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed il
numero dei consiglieri cui affidarne la rappresentanza è commisurato
al livello produttivo degli associati per ciascuna di esse.
Ciascun Consigliere potrà
rappresentare una sola denominazione.
Qualora un consigliere detenga il
maggior livello produttivo in più denominazioni, egli rappresenterà
quella nella quale esprime, quale associato, il maggior numero di
voti, salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione presa
in accordo con il medesimo.
I consiglieri
durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro
nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni,
e sono rieleggibili.
I consiglieri che, senza giustificato
motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio
decadono dall'incarico.
Se nel corso
del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, purché
questi non superino la metà dei consiglieri, nuovi membri possono
essere cooptati in loro sostituzione e dureranno in carica fino alla
scadenza del mandato.
Nel caso in cui
venga a mancare la maggioranza degli amministratori il consiglio
decade. il consiglio decade.
I consiglieri
non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo che non lo
deliberi l'assemblea.
Spetta
all’Assemblea, sentito il parere del collegio sindacale, determinare
il compenso dovuto ai Consiglieri che siano chiamati a svolgere
specifici incarichi a carattere continuativo in favore del
consorzio. ativo in favore del
consorzio.
Il consiglio può delegare parte delle
proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite
procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone
in tal caso il funzionamento.
Art.18)‑
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di
Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od
in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo
ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da
almeno la metà dei consiglieri o dal collegio sindacale.
La convocazione
con l'indicazione dagli argomenti all'ordine del giorno è effettuata
a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o telefax, da inoltrarsi
non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi urgenti
anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima
della riunione.
Le adunanze presiedute dal Presidente
o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando
intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art.19)‑ POTERI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di
Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria
e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio di
Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente del
Consorzio ed uno o più Vicepresidenti.
Spetta al Consiglio deliberare il
sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi
aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di
competenza degli organismi pubblici come previsto dall'art.21 della
legge 164 del 1992, concordando anche con l’Autorità delegante
l’ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il
servizio.
Esso deve
decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui
criteri da seguirsi per l’attuazione degli scopi del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione deve
anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto, il
bilancio preventivo, la quota fissa di iscrizione, la misura del
contributo base per il calcolo del contributo annuale di cui all’art.7.
Art.20)‑
PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente:
1)‑ ha la
rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne
sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
2)‑ ha la
facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti il consorzio, dinanzi a giudici ordinari o
amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
3)‑ rilascia
quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e
da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per
le spese di gestione;
4)‑ può
compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi
rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di
Amministrazione;
5)‑ presiede le
riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
6)‑ vigila
sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli
incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di
Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei
documenti e dei registri del Consorzio;
7)‑ può
delegare, con speciale procura alcune sue funzioni al/ai
Vicepresidente/i e/o al direttore.
In caso di
prolungato impedimento del Presidente, le relative funzioni sono
svolte da un Vice Presidente, su precisa delega del Consiglio di
Amministrazione.
Art.21)‑
COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE
Qualora il
Consorzio sia competente per più denominazioni di Origine e
Indicazioni Geografiche Tipiche, può essere nominato dal Consiglio
di Amministrazione un apposito Comitato per ciascuna di esse.
Il Consiglio di Amministrazione può
anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui
composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle
categorie produttive.
Tali Comitati e
Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli Associati o
rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venir
integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.
La presidenza
spetta ad un consigliere di amministrazione.
Con apposito
regolamento è istituita la commissione d'assaggio del/dei vino/i
tutelato/i.
Art.22)‑
COLLEGIO SINDACALE
I membri del collegio sindacale, che
possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il collegio
sindacale è nominato dall'Assemblea è composto da tre membri
effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il
compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.
Il Collegio
Sindacale:
a)- vigila
sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza
delle leggi e del presente Statuto;
b)‑ assiste
alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di
Amministrazione;
c)‑ esamina il
rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare
riguardo alla regolare tenuta della contabilità e della
corrispondenza del bilancio alle scritture contabili
Art.23)‑
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le
controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che
dovessero insorgere tra il consorzio e ciascun associato oppure tra
gli stessi associati ivi compresi i loro legittimi eredi connesse
all’interpretazione ed all’applicazione del presente statuto e di
eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni
dell’assemblea o del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte
alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri.
La parte attrice
notifica alla parte convenuta la sua domanda e il nome dell’arbitro
da essa nominato. Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o
non lo notifica alla parte attrice entro 20 giorni, la nomina di
detto arbitro sarà deferita al Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino ad istanza
dell’attrice.
I due arbitri
nominano il terzo che presiede il Collegio.
Se essi non si
accordano sulla nomina entro 20 giorni, questa è fatta dal
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della provincia presso la quale ha sede il consorzio ad
istanza della parte più diligente.
Il Collegio
arbitrale, che ha sede in Avellino o provincia, giudica secondo
equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'art.2, comma
1°, lett. i del D.M. 4 giugno 1997 n. 256.
Il ricorso deve
essere presentato al Collegio arbitrale entro trenta giorni dalla
formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 codice
di procedura civile.
Art.24)‑
DIRETTORE /SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO
La direzione
del Consorzio può venir affidata ad un Direttore/Segretario,
nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute
più idonee. Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai
necessari requisiti tecnici e morali.;
‑ esegue i
deliberati degli organi del consorzio secondo le direttive del
Presidente;
- interviene
con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali del
consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle
riunioni delle commissioni tecniche.
L'altro personale dipendente del
Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è
posto alle dipendenze del Direttore.
Il Direttore e tutto il personale del
Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.
Art. 25) ‑
REGOLAMENTI INTERNI
Il funzionamento tecnico ed
amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento
interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto
all'approvazione dell’Assemblea.
Nel regolamento interno possono
essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle
Commissioni tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del
consorzio.
Art.26)‑ FONDO
CONSORTILE
Il fondo
consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili
ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e
contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà
del consorzio.
E' vietata la
distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. zione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nessun altro
diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo
associativo.
Art.27)‑
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio
finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di
ogni anno.
Art.28)‑
LIQUIDAZIONE
Al verificarsi
di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da
effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2275 e segg.
codice civile.
Il patrimonio
netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è
devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.29)‑
MARCHIO CONSORTILE
La disciplina
per l’adozione e l’uso del marchio consortile dovrà essere conforme
alle condizioni stabilite dall’art. 19 1° comma, lett. d) della
legge N°164 del 1992 e relativo Regolamento D.M. N°256 del 1997 e
dalle leggi sui marchi.
Art.30)‑
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non
previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal
codice civile e da altre norme speciali relative alle particolari
caratteristiche del Consorzio di tutela. |