|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Irpinia” è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Irpinia bianco
Irpinia rosso
Irpinia rosato
Irpinia novello
Irpinia Coda di Volpe
Irpinia Falanghina
Irpinia Fiano
Irpinia Greco
Irpinia Piedirosso
Irpinia Aglianico
Irpinia Sciascinoso
Irpinia Falanghina spumante
Irpinia Fiano spumante
Irpinia Greco spumante
Irpinia Fiano passito
Irpinia Greco passito
Irpinia Aglianico passito
Irpinia Aglianico liquoroso
Irpinia sottozona: Campi Taurasini
Art 2
La DOC “Irpinia” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
Irpinia bianco:
Greco dal 40 al 50%
Fiano dal 40 al 50%
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o
disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione
per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 20%.
Irpinia rosso, rosato e novello:
Aglianico minimo 70%
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, congiuntamente o
disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee per la provincia
di Avellino nella percentuale massima del 30%.
Irpinia Coda di Volpe:
Coda di Volpe minimo 85%
Irpinia Falanghina:
Irpinia Falanghina spumante:
Falanghina minimo 85%
Irpinia Fiano:
Irpinia Fiano spumante:
Irpinia Fiano passito:
Fiano minimo 85%
Irpinia Greco:
Irpinia Greco spumante:
Irpinia Greco passito:
Greco minimo 85%
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o
disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione
per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.
Irpinia Aglianico:
Irpinia Aglianico passito:
Irpinia Aglianico liquoroso:
Aglianico minimo 85%
Irpinia Sciascinoso:
Sciascinoso minimo 85%
Irpinia Piedirosso:
Piedirosso minimo 85%
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, congiuntamente o
disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione
per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.
Irpinia Campi Taurasini:
Aglianico minimo 85%
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, congiuntamente o
disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione
per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate
alla produzione dei vini a DOC “Irpinia”, con la specificazione
del colore o del vitigno, è così delimitata:
Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino;
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate
alla produzione del vino a DOC “Irpinia” con la specificazione
della sottozona “Campi Taurasini” comprende l’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Taurasi Bonito Castelfranci Castelvetere sul Calore
Fontanarosa Lapio Luogosano Mirabella Eclano
Montefalcione Montemarano Montemiletto Paternopoli
Pietradefusi Sant’Angelo all’Esca San Mango sul Calore Torre le
Nocelle
Venticano Gesualdo Villamaina Torella dei Lombardi
Grottaminarda Melito Irpino Nusco Chiusano San Domenico
in provincia di Avellino.
Art 4
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Irpinia”,
con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini
dell’iscrizione nell’Albo dei vigneti, unicamente i vigneti bene
esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i
seguenti requisiti essenziali:
giacitura pedocollinare, fino a 600 metri s.l.m.; tale limite
non si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti nei
comuni già inclusi nelle zone di produzione dei vini a DOCG
“Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi” ed ai vigneti
inclusi nella sottozona “Campi Taurasini”;
conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque
e l’eccessiva umidità;
esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve.
Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di
cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e
comprese:
nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti
o invasi di acqua;
in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a
nord;
in zone di bassa pianura ed in terreni situati oltre i 600 metri
s.l.m.
in zone la cui esposizione non garantisce una corretta
maturazione delle uve.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere razionali e tali da non modificare le
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.
I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di
ceppi per ettaro non inferiore a:
2.400
Per i nuovi impianti e reimpianti è vietata l’adozione di forme
di allevamento orizzontali.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata delle
uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Irpinia” non deve
essere superiori a:
Irpinia bianco 13,00 tonnellate/ettaro
Irpinia rosso, rosato e novello 13,00 tonnellate/ettaro
Irpinia spumante (Fiano, Greco, Falanghina) 12,00
tonnellate/ettaro
Irpinia Falanghina 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia passito (Greco, Fiano) 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia Greco 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia Fiano 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia Coda di Volpe 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia Aglianico 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia liquoroso Aglianico 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia passito Aglianico 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia Piedirosso 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia Sciascinoso 12,00 tonnellate/ettaro
Irpinia Campi Taurasini 11,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla
produzione dei vini a DOC “Irpinia” devono essere riportate ai
limiti massimi di cui sopra, purché la resa unitaria non superi
del 20% i limiti stessi.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima
di uva ammessa dovrà essere calcolata in relazione all’effettiva
estensione del terreno vitato.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Irpinia” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Irpinia bianco 10,00% vol.;
Irpinia rosso 10,50% vol.;
Irpinia rosato 10,50% vol.;
Irpinia novello 10,00% vol.;
Irpinia Coda di Volpe 11,00% vol.;
Irpinia Falanghina 11,00% vol.;
Irpinia Fiano 11,00% vol.;
Irpinia Greco 11,00% vol.;
Irpinia spumante (Falanghina, Fiano, Greco) 10,50% vol.;
Irpinia passito (Fiano, Greco) 11,00% vol.;
Irpinia Aglianico 11,00% vol.;
Irpinia passito Aglianico 11,00%vol.;
Irpinia liquoroso Aglianico 12,00% vol.;
Irpinia Piedirosso 11,00% vol.;
Irpinia Sciascinoso 11,00% vol.;
Irpinia Campi Taurasini 11,00% vol.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazione di categoria interessate, prima della vendemmia,
può modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo in conformità alle norme
di legge.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di
spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a DOC
“Irpinia” anche con la menzione della sottozona “Campi
Taurasini”, devono essere effettuate nell’ambito del territorio
amministrativo della provincia di Avellino.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini, sentito il parere della regione Campania, consentire
che le predette operazioni possano avvenire in stabilimenti
situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte
interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver
vinificato, prima dell’entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione, uve destinate alla produzione del
vino ad IGT “Irpinia” e di aver commercializzato con tale
denominazione i vini ottenuti.
L’arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla DOC
“Irpinia” deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima
del 70% dell’uva in vino.
I vini a DOC “Irpinia spumante” con la menzione di uno dei
seguenti vitigni: Falangina, Fiano e Greco, devono essere
elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel
rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non
possono essere immessi al consumo prima di:
20 mesi dal 1° Ottobre dell’anno della vendemmia della partita
più recente.
Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire all’interno
della provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al
comma 2.
I vini a DOC “Irpinia passito” con la menzione di uno dei
seguenti vitigni: Fiano, Greco ed Aglianico, devono essere
elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia,
con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la
raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
15,50% vol.
E’ vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti
concentrati rettificati.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del:
1° Giugno dell’anno successivo alla vendemmia
Il vino a DOC “Irpinia liquoroso” con la menzione del vitigno:
Aglianico, deve essere elaborato nel rispetto delle norme
vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo
alcolometrico volumico totale non inferiore a:
16,00% vol.
E’ vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti
concentrati e rettificati.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del:
1° Ottobre dell’anno successivo alla vendemmia
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per
tutti i vini.
Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non
dovrà essere superiore al 40%
I vini a DOC “Irpinia” con la menzione della sottozona “Campi
Taurasini”, devono essere destinati ad un periodo di
invecchiamento di almeno
9 mesi
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 6
I vini a DOC “Irpinia” di cui all’articolo 1 del presente
disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Irpinia bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: floreale, fruttato;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
Irpinia rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: floreale, fruttato, persistente;
sapore: asciutto, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Irpinia rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: floreale, fruttato;
sapore: asciutto o abboccato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
Irpinia novello:
colore: rosso porpora;
profumo: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: asciutto o abboccato, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri non riduttori massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;
Irpinia Fiano passito:
colore: giallo dorato, caratteristico del vitigno di origine;
profumo: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
Irpinia Greco passito:
colore: giallo dorato sino all’ambrato, caratteristico del
vitigno;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato, floreale,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
Irpinia passito Aglianico:
colore: dal rosso granata carico all’aranciato, caratteristico
del vitigno;
profumo: delicato, caratteristico, floreale, fruttato,
fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
Irpinia Aglianico liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: secco o più rotondo nelle tipologie: amabile e dolce,
caldo, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00 % vol.;
zuccheri riduttori:
tipo secco massimo: 40,00 g/l;
tipo amabile massimo: 100,00 g/l;
tipo dolce minimo: 100,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
Irpinia Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
profumo: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno;
sapore: fine, armonico, nelle tipologie extra brut o brut;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri non riduttori:
tipo extra brut massimo: 6,00 g/l;
tipo brut massimo: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
Irpinia Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
profumo: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno;
sapore: fine ed armonico, nelle tipologie extra brut e brut;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori:
tipo extra brut massimo: 6,00 g/l;
tipo brut massimo: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore: 18,00 g/l;
Irpinia Greco spumante:
spuma: fine e persiste;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
profumo: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno;
sapore: fine ed armonico, nelle tipologie extra brut e brut;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri non riduttori:
tipo extra brut massimo: 6,00 g/l;
tipo brut massimo: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
Irpinia Aglianico:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minio: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Irpinia Piedirosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente ed intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Irpinia Sciascinoso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente ed intenso;
sapore: asciutto, morbido, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Irpinia Falanghina:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
profumo: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
Irpinia Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
Irpinia Greco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: floreale, fruttato;
sapore: secco, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
Irpinia Coda di Volpe:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: floreale, fruttato;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
Irpinia Campi Taurasini:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso, persistente e gradevole;
sapore: asciutto, giustamente tannico, morbido, di corpo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minio: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
Il vino a DOC “Irpinia” con la specificazione della sottozona
“Campi Taurasini” non può essere immesso al consumo prima del:
1° Settembre dell’anno successivo alla vendemmia
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di
cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito altresì l’uso, secondo le disposizioni di legge
vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive,
che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree
e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Irpinia”, la
specificazione del vitigno, ove previsto, deve figurare in
etichetta al di sotto della denominazione “Irpinia”, in
caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per
indicare la denominazione di origine controllata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Irpinia”, ad eccezione
delle tipologie “spumante”, deve sempre figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
La menzione in etichetta del termine “vigna” seguita dal
corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme
vigenti.
Art 8
Il vino a DOC “Irpinia” deve essere immesso al consumo in
bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale
conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con
tappo di sughero, o di altro materiale consentito dalla
normativa vigente. E’ ammesso il tappo a vite e/o strappo
esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o
uguale a litri 0,200.
|